Circolari

Circolare Ministero della Salute 12/4/2021 – Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per COVID19.

Circolare n° 06/2021 » 16.04.2021

Con la circolare in oggetto, il Ministero della Salute ha aggiornato quanto indicato il 12 ottobre u.s.

Di seguito le principali novità.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero.

La circolare prevede che in caso di ricovero ospedaliero per complicanze da COVID19, sarà cura del medico competente, previo certificato di negativizzazione, provvedere alla visita di idoneità alle mansioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 41, secondo comma, lettera e-ter del d. lgs. n. 81/2008 per i casi di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni consecutivi.

Ciò indipendentemente dalla durata dell’assenza, anche al fine di valutare specifici profili di rischiosità.

Il Ministero ha quindi recepito formalmente quanto previsto nel Protocollo firmato dalle Parti Sociali il 6 aprile 2021, paragrafo 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS”, settimo punto (cfr. circolare Assomanovalanza n. 5/2021 del 9 aprile u.s.).

Lavoratori positivi.

I lavoratori in tale situazione possono rientrare al lavoro dopo 10 giorni di isolamento decorrenti dalla comparsa dei sintomi, ovvero dalla positività per gli asintomatici, a seguito di tampone molecolare negativo effettuato al termine dei 10 giorni ed inviato al datore di lavoro anche per il tramite del medico competente.

Nel caso dei sintomatici, il test deve essere effettuato al termine dei 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi.

Non devono essere considerati, come in passato, i sintomi come anosmia e ageusia/digeusia poiché possono avere durata anche molto prolungata.

Lavoratori positivi a lungo termine.

Diversamente da quanto previsto nella circolare del 12 ottobre 2020, il Ministero precisa che i lavoratori positivi possono essere riammessi in azienda dopo un isolamento di 21 giorni solo in caso di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (come previsto nel Protocollo del 6 aprile u.s.. paragrafo 2 “Modalità di ingresso in azienda”, quarto punto - cfr. circolare Assomanovalanza n. 5/2021 del 9 aprile u.s.).

L’eventuale lasso di tempo tra i 21 giorni e la negativizzazione, qualora il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, sarà coperto da certificazione di prolungamento malattia rilasciata dal medico curante.

Lavoratore contatto stretto asintomatico.

In caso di contatto stretto con un positivo, il lavoratore sarà soggetto a certificazione di malattia rilasciata dal medico curante, salvo che non possa essere collocato in lavoro agile.

Il lavoratore sarà riammesso in azienda dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto e l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.

Cordiali saluti.

» Firma Il Segretario - Donatello Miccoli  |   Autore Miccoli
» Carta intestata

Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 002/2008

Iscrizione Albo Nazionale autotrasporto cose in conto terzi - Quote 2008.

Leggi tutto

Circolare n° 330/2007

Panorama Economy - Dossier sul Facility Management del 7 dicembre 2007.

Leggi tutto

Circolare n° 309/2007

Coordinate bancarie FISE.

Leggi tutto

Circolare n° 302/2007

Ritardo nei pagamenti – Giurisprudenza – Divieto di clausole contrattuali predisposte in deroga alla legge - Legittimazione ad agire Associazioni di categoria.

Leggi tutto

Circolare n° 294/2007

Secondo Rapporto sulle esternalizzazioni nella P.A. IRPA – Richiesta di segnalazione di testimonianze e casi aziendali.

Leggi tutto

Pagina 169 di 185 pagine ‹ First  < 167 168 169 170 171 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva